STATUTO

ASSOCIAZIONE MONICA CAPPELLETTI ONLUS
DISCOVERY SMILE

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Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, i Signori:

- CAPPELLETTI Licio, nato a Roma il 4 marzo 1942, ivi residente, via Silla n.35, c.f. CPP LCI 42C04 H501O, cittadino italiano;
- TALITRO Elena, nata a Roma il 10 febbraio 1946, ivi residente, via Silla n.35, c.f. TLT LNE 46B50 H501L, cittadina italiana;

PREMETTONO:

- che i signori CAPPELLETTI Licio e TALITRO Elena, allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria della figlia CAPPELLETTI Monica, prematuramente scomparsa, intendono costituire un'Associazione ONLUS da denominarsi "ASSOCIAZIONE MONICA CAPPELLETTI ONLUS - DISCOVERY SMILE", con le finalità appresso specificate.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE.

È costituita l’Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE MONICA CAPPELLETTI ONLUS - DISCOVERY SMILE".

La qualifica Onlus, ossia Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Associazione e viene assunta a tutti gli effetti ai sensi dell’art.10 e seguenti del D.Lgs. n.460/1997.

L’ Associazione ha sede in Roma, alla via Germanico n.96.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonchè di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

ART.2 – PATRIMONIO ED ENTRATE.

Il patrimonio è composto, oltre che dai contributi iniziali degli associati, da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o associati.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dalle quote associative deliberate dal Presidente dell'Associazione e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli associati, previa deliberazione del Presidente, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;

- dai proventi conseguiti nell’eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;

- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ART.3 - STATUTO E REGOLAMENTO.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.4 - MODIFICHE DELLO STATUTO.

Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi degli associati.

ART.5 - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed assistenza socio-sanitaria in favore delle persone bisognose ed in particolare in favore dell'infanzia, dei bambini e degli adolescenti in condizioni economiche disagiate e comunque abbandonati o privi di assistenza; il tutto sia in territorio nazionale che all'estero.

A tal fine l'associazione intende perseguire le seguenti attività:

- istruzione e formazione, sia direttamente, sia attraverso la gestione ed il coordinamento di attività educative;

- assistenza sociale, sanitaria, morale, spirituale, fisica;

- beneficenza;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente,

- tutela dei diritti civili.

A tal fine l'associazione potrà svolgere operazioni mobiliari commerciali, finanziarie e di credito, locative, ipotecarie, utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sopra descritti e, solo per lo stesso fine dell'oggetto sociale, svolgere operazioni immobiliari quali l'acquisto o la costruzione di asili, case per l'infanzia, ospedali ed in genere strutture ricettive atte ad ospitare minori in condizioni di disagio o di bisogno.

È fatto divieto alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni.

ART.6 - ASSOCIATI.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta contenente le proprie generalità e/o la denominazione della persona giuridica rappresentata, il domicilio o la sede, e l'attività che si propone di svolgere all'interno dell'Associazione.

L'ammissione viene deliberata dal Presidente.

I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualifica di associato è intrasmissibile e si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

La morosità e l'indegnità verranno sancite dal Presidente.

I soci si distinguono in soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori:

- i soci ordinari hanno diritto di partecipare attivamente alle attività dell'associazione e sono tenuti al pagamento delle quote di ingresso e della quota annuale di partecipazione;

- i soci onorari vengono nominati su proposta dell'organo amministrativo per le attività svolte in favore dell'associazione e per benemerenze, senza diritto di voto;

- i soci sostenitori sono coloro che sostengono le iniziative dell'associazione mediante beneficenze e contributi economici e possono partecipare alle iniziative sociali, senza essere tenuti al pagamento delle quote di ingresso e della quota annuale di partecipazione, senza diritto di voto.

La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Associazione e sul suo patrimonio.

ART.7 - DIRITTI.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e, se maggiori d'età e qualificati come soci ordinari, possono esercitare il diritto di voto in assemblea; in particolare, essi hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio.

Agli aderenti o, in caso di morte, ai loro eredi, non spetta alcun compenso per le proprie funzioni, in quanto la loro partecipazione deve intendersi a titolo gratuito.

ART.8 - DOVERI.

Gli associati devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro e sono tenuti a rispettare il presente Statuto e le deliberazioni del Presidente dell'Associazione.

Gli associati devono versare il contributo iniziale e la quota associativa annuale.

ART.9 - ESCLUSIONE.

L'associato che violi lo Statuto, il Regolamento o le deliberazioni assunte dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Presidente dell'associazione medesima.

ART.10 - ORGANI.

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea;

2) il Presidente;

3) il Consiglio dei Revisori dei Conti o Revisore unico. Tutte le cariche sono gratuite.

ART.11 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART.12 - CONVOCAZIONE.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso da spedirsi, a mezzo raccomandata, al domicilio di ciascun associato, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione nonchè l'elenco delle materie da trattare.

ART.13 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati ed, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare da altro associato a mezzo delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

ART.14 - VOTAZIONI.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, le delibere concernenti la modifica dello Statuto, nonchè lo scioglimento dell'Associazione, sono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

ART.15 - VERBALIZZAZIONE.

Le deliberazioni assembleari devono constare da processo verbale redatto da un segretario nominato dal Presidente.

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal Presidente e deve essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti gli aderenti.

ART.16 - PRESIDENTE.

L'Associazione è retta da un Presidente, nella persona del signor CAPPELLETTI Licio, sopra generalizzato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede alle attività della Associazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza al disposto di cui alla lettera d) comma 1 D.l.gs. 460/97.

Il Presidente può compiere alienazioni di attività patrimoniali della Associazione ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compenso eventuali acquisti e permute di beni, promozioni di liti giudiziarie, relativi compromessi e transazioni.

Spetta al Presidente tra l'altro:

a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività i criteri e le priorità delle iniziative della Associazione;

b) vigilare e verificare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Associazione, nonchè la conformità dell'impiego dei contributi.

Il Presidente ha facoltà di nominare Comitati Scientifici, Commissioni di Valutazione, ed ogni altro organismo che reputi necessario per l'attività della Associazione, stabilendo mansioni e compensi nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 lett. e) comma sesto del Decreto Legislativo n.460/97.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART.17 - FUNZIONI.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- convoca e presiede l'assemblea dei soci;

- redige e conserva i libri dell'Associazione;

- coordina l'attività dell'Associazione.

ART.18 - REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei Revisori può essere composto di tre membri e viene nominato dall'Assemblea, la quale può decidere anche di nominare un revisore unico.

I membri del Collegio durano in carica un anno e saranno rieleggibili.

Ai Revisori dei Conti o al Revisore unico è affidata la vigilanza sulla gestione della Associazione ed a tal fine devono redigere annualmente una relazione relativa al bilancio consuntivo.

ART.19 - I BENI.

L'Associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti. 

ART.20 - CONTRIBUTI.

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annuale i cui importi sono stabiliti annualmente dal Presidente dell'Associazione.

ART.21 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI.

Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche nonchè i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente.

Il Presidente delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

ART.22 - DEVOLUZIONE DEI BENI.

In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuta, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello svolgimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.23 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO.

Al termine di ogni anno, il Presidente provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i soci ordinari.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.24 - RESPONSABILITÀ.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, può sottoscrivere un’assicurazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART.25 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle norme speciali vigenti in materia di Onlus.

ART.26 - NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Vengono nominati quali componenti della Associazione, i signori:

- Presidente: CAPPELLETTI Licio, sopra generalizzato;

- Vice presidente: TALITRO Elena, sopra generalizzata.

ART.27 - SPESE.

Le spese del presente atto e conseguenti sono tutte a carico dell' Associazione.

Roma 21.03.2009

F.to: CAPPELLETTI Lucio, TALITRO Elena

REPERTORIO N.123.548 RACCOLTA N.26.115

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dottor Giorgio TAVASSI, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia

CERTIFICO

che i signori:

- CAPPELLETTI Licio, nato a Roma il 4 marzo 1942, ivi residente, via Silla n.35, c.f. CPP LCI 42C04 H501O, cittadino italiano, e

- TALITRO Elena, nata a Roma il 10 febbraio 1946, ivi residente, via Silla n.35, c.f. TLT LNE 46B50 H501L, cittadina italiana,

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto la loro firma alla mia presenza e vista in calce e a margine dell'atto che precede, alle ore dieci.

In Roma, alla via Emanuele Gianturco n.5 il ventuno marzo duemilanove.

F.to: Giorgio TAVASSI Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia ad uso consentito dalla legge.

Roma, lì 26 marzo 2009.

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